Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 

WHISTLEBLOWING POLICY

PREMESSA

Whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La disciplina del c.d. Whistleblowing è riportata nel D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Finalità della normativa è la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.

Di conseguenza, le segnalazioni anonime non rientrano nell’applicazione della normativa sul whistleblowing e saranno comunque prese in considerazione come segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate con tutti gli elementi informativi utili per verificarle.

 

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 24/2023

Il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali.

Possono presentare la segnalazione di illeciti alla Camera di commercio i seguenti soggetti, di seguito indicati come whistleblower o segnalanti, che siano venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni nell’ambito del contesto lavorativo:

  • i dipendenti della Camera di commercio;
  • i dipendenti degli enti di diritto privato controllati;
  • i lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di commercio;
  • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Camera di commercio;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,  che prestano la propria attività presso la Camera di commercio;
  • le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Camera di commercio (sono compresi i componenti degli Organi camerali e l’OIV).

 

VIOLAZIONI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni oggetto della segnalazione riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione determinate violazioni delle normative europee, secondo le indicazioni specifiche contenute nel Dlgs 24/2023.

Non sono segnalazioni di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere; non sono sufficienti le semplici supposizioni, le c.d. “voci di corridoio” o le notizie di pubblico dominio.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La tutela della riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata) dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonchè dall’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

TUTELA DALLE RITORSIONI

Il whistleblower non può subire alcuna ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni le fattispecie indicate nell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 24/2023.

L’ANAC è l’unica Autorità competente per la ricezione delle comunicazioni di misure ritorsive, l’istruttoria e l’adozione di provvedimenti in merito.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

Alle condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs 24/2023, è esclusa ogni responsabilità penale, civile e amministrativa per il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte  dall'obbligo di segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale (art. 326, 622, 623 c.p.);
  • relative alla tutela del diritto d'autore;
  • relative alla protezione dei dati personali;
  • che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli in merito alla fondatezza dei fatti e all'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono effettuate, nel rispetto della riservatezza, dal R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) coaudiuvato da una struttura interna di supporto.

Per ulteriori dettagli leggere il Regolamento.