Non è possibile fare un elenco tassativo degli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione.
Bisogna fare riferimento agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.
In sostanza sono oggetto di segnalazione le violazioni di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.
Pertanto non sono segnalazioni di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le violazioni di normative nazionali riguardano comportamenti, atti od omissioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Le violazioni della normativa europea sono quelle indicate nell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare violazioni commesse nell’ambito dell’Ente e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere; non sono sufficienti le semplici supposizioni, le c.d. “voci di corridoio” o le notizie di pubblico dominio.